1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).
3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all’esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all’articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
8 In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.
9. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all’estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OG 12, OS 3, OS 4, OS 5, OS 7, OS 8, OS 11, OS 12, OS 13, OS 14, OS 18, OS 20, OS 21, OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30, OS 34, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. CATEGORIE NON AMMESSE AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI
13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OG 12, OS 3, OS 4, OS 5, OS 7, OS 8, OS 11, OS 12,
OS 13, OS 14, OS 18, OS 20, OS 21, OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30, OS 34, di cui all’allegato A
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. CATEGORIE NON AMMESSE AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI
14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m.. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
15. A decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m.. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
16. Per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OG 12, OS 3, OS 4, OS 5, OS 7, OS 8, OS 11, OS 12, OS 13, OS 14, OS 18, OS 20, OS 21, OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29, OS 30, OS 34, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. CATEGORIE NON AMMESSE AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI
17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OG 12 OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 7, OS 8, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 22, OS 25, OS 27, OS 28, OS 29 OS 30, OS 34 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. CATEGORIE NON AMMESSE AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI
18. In relazione all’articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 46, comma 2; in relazione all’articolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.
19. In relazione all’articolo 50, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.
20. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all’Autorità. In caso di inadempienza l’Autorità dispone la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 68.
21. In relazione all’articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione all’Autorità.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 17, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. In relazione all’articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l’articolo 79. PAROLE NON AMMESSE AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI
23. In relazione all’articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.
24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
25. In relazione all’articolo 89, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.
26. Le disposizioni di cui all’articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell’attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.
28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell’attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 98, comma 4.
29. In relazione all’articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per la qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica può essere affidata anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
30. In relazione all’articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.