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21/03/2023   /   News

FAQ agenzia delle entrate - lavori che beneficiano degli incentivi fiscali


Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


FAQ
Faq del 17 febbraio 2023
In caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, affidati con contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (“condizione SOA”), prevista dall’articolo 10-bis del d.l. n. 21 del 2022, già al momento della sottoscrizione del contratto?
L’articolo 10-bis, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:
a) ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
b) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Si evidenzia infine che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.