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21/09/2012   /   Comunicati Stampa

Comunicato n. 74 del 1 agosto 2012

Comunicato n. 74 del 1 agosto 2012 Criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell’idonea Direzione Tecnica delle imprese alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010. L’applicazione delle nuove disposizioni in materia di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, introdotte dal Regolamento n. 207/2010 di attuazione ed esecuzione del D.lgs. 163/06 e s.m., ha determinato l’insorgere di problematiche interpretative, utilmente rappresentate dagli Organismi di Attestazione e dalle Associazioni di categoria, che rendono necessario un intervento da parte dell’Autorità, al fine di assicurare omogeneità nell’attuazione del dettato normativo da parte delle SOA. Le questioni emerse sono state oggetto di un preliminare confronto, in sede di audizione, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché con le associazioni di categoria rappresentative delle SOA e delle imprese. All’esito dell’audizione, effettuata l’attività istruttoria rispetto alle questioni dibattute, sottoposte le problematiche emerse anche all’esame del Ministero delle Infrastrutture per le valutazioni di competenza, l’Autorità ritiene opportuno fornire con il presente Comunicato indicazioni in ordine alla modalità di dimostrazione del requisito di idonea direzione tecnica da parte degli operatori economici. Ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, tra i requisiti di ordine speciale “tecnici” richiesti dall’art. 79 del D.P.R. 207/2010 vi è la presenza di “idonea direzione tecnica” [comma 5, lett. a)], secondo quanto previsto dall’articolo 87 del medesimo regolamento. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, ovvero da più soggetti, come recita l’art. 87, comma 1, del D.P.R. 207/2010. L’art. 357, comma 12 del D.P.R. 207/2010 dispone che tutte le attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, contenenti categorie “non variate” hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse. L’art. 357, comma 13, del D.P.R. 207/2010 dispone che tutte le attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, contenenti categorie “variate” hanno validità fino alla data del 05/12/2012, per effetto dell’ulteriore proroga della validità del periodo transitorio introdotta dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2012, n. 119. Si evidenzia che con la legge di conversione è stato sostituito il comma 12 del citato art. 357 ed è stato introdotto il comma 12-ter); per effetto di tali modifiche le imprese in possesso di attestati di qualificazione nelle categorie variate OS2, OS12, OS18 e OS21 ex D.P.R. 34/2000 possono utilizzarli fino a naturale scadenza per partecipare a gare per le quali è richiesta la qualificazione nelle categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21 ex D.P.R. 207/2010, mentre le imprese in possesso di attestati di qualificazione nelle categorie variate OS7 e OS8 ex D.P.R. 34/2000 possono utilizzarli fino a naturale scadenza per partecipare a gare per le quali è richiesta la qualificazione nella categoria OS7 ex D.P.R. 207/2010. Viene stabilito, altresì, che l’utilizzo fino alla naturale scadenza di dette attestazioni è consentito alle imprese che non hanno conseguito la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal D.P.R. 207/2010. L’Autorità, con il Comunicato del 10/06/2011 inerente ai “criteri interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011” ha previsto, in base al principio “tempus regit actum”, che ai contratti di qualificazione sottoscritti dopo la data dell’ 8 giugno 2011 si applica la nuova disciplina regolamentare prevista dal D.P.R. n. 207/2010. Di conseguenza, nei limiti riportati nel citato comunicato, i contratti di qualificazione (prima attestazione, rinnovo, verifica triennale, integrazione di categoria/classifica), sono disciplinati dalle nuove disposizioni regolamentari vigenti al momento della stipula del relativo contratto. Con particolare riguardo alla necessità di comprovare il requisito della D.T. mediante il possesso del titolo di studio previsto dalla nuova normativa l’Autorità, in linea con quanto disposto con il Comunicato del Presidente del 10/06/2011, chiarisce preliminarmente che per tutte le categorie, tranne OG2, OS2-A, OS2-B, OS25 la norma, ora abrogata, del D.P.R. 34/2000 (cioè l’art. 26, comma 2) sostituita da quella vigente, prevista dal D.P.R. 207/2010 (art. 87, comma 2), consentiva di dimostrare il requisito di idonea direzione tecnica anche attraverso il requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni, limitatamente alle categorie per le classifiche inferiori a quelle di importo superiore alla IV, e quindi per le classifiche dalla I alla IV; mentre, l’art. 87, comma 2 limita tale possibilità alle classifiche inferiori a quelle di importo pari o superiore alla IV, e quindi dalla I alla III-bis. A far data dall’8 giugno 2011, gli operatori economici che richiedono il conseguimento o il mantenimento della qualificazione in classifiche pari o superiori alla IV, devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica, in caso di rilascio di nuova attestazione, o il mantenimento del medesimo requisito, in caso di verifica triennale o di variazione minima che comporti la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica, mediante presentazione dell’idoneo titolo di studio prescritto, posseduto dal proprio direttore tecnico. Con riguardo alle categorie di qualificazione afferenti lavorazioni riguardanti beni del patrimonio culturale l’Autorità, in linea con le indicazioni espresse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il presente Comunicato intende fornire indicazioni alle SOA e alle imprese che intendono qualificarsi in tali ambiti. 1) Per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS25, l’Autorità con la determinazione n. 56/2000 (punto 30) aveva chiarito l’applicabilità della deroga all’art. 26, comma 2), prevista dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 34/2000, anche per i direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2) nonché di scavi archeologici (OS25). L’art. 357, comma 23 del D.P.R. 207/2010 deroga alla previsione dell’art. 87, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, che ha sostituito l’art. 26, comma 2) del D.P.R. n. 34/2000. Tuttavia l’art. 248, comma 5 che disciplina la direzione tecnica per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25, fa espresso richiamo all’art. 87, commi 1 e da 3 a 7, espungendo il comma 2, oggetto della deroga di cui all’art. 357, comma 23. A seguito delle nuove disposizioni regolamentari, a chiarimento di quanto indicato nel documento “Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2011 - nell’esigenza di assicurare il possesso di effettivi requisiti di idoneità tecnico-operativa, si precisa che gli operatori economici, devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica, in caso di rilascio di nuova attestazione, o il mantenimento del medesimo requisito, in caso di verifica triennale o di variazione dell’attestazione che comporti la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica, mediante presentazione dell’idoneo titolo di studio prescritto, posseduto dal proprio direttore tecnico. 2) Per la categoria OG2, gli operatori economici, devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica, in caso di rilascio di nuova attestazione, o il mantenimento del medesimo requisito, in caso di verifica triennale o di variazione dell’attestazione che comporti la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica, mediante presentazione dell’idoneo titolo di studio prescritto, posseduto dal proprio direttore tecnico. 3) Per le categorie OS2-A e OS2-B l’art. 357, comma 29 del D.P.R. 207/2010, per le classifiche inferiori alla III, prevede la possibilità di affidare la direzione tecnica anche a soggetti dotati di esperienza professionale pregressa; ciò fino alla emanazione dei decreti di cui all’art. 29 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42. Nel merito si fa rilevare che i citati decreti di cui all’art. 29 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42, sono stati emanati con DD.MM. 26/05/2009, nn. 86 e 87; inoltre, come chiarito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in sede di audizione, è operativa la Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro prevista dall’art. 5 del D.M. n. 87/2009. Pertanto, essendosi realizzati i presupposti per il conseguimento della qualifica di restauratore a regime, indipendentemente dall’istituzione degli elenchi previsti dall’art. 182 del Codice dei Beni Culturali, il possesso della qualifica di restauratore deve essere accertata dagli Organismi di Attestazione con riferimento alla griglia di requisiti previsti dal succitato art. 182 ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies. 4) Per la categoria OS25, gli operatori economici, devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica, in caso di rilascio di nuova attestazione, o il mantenimento del medesimo requisito, in caso di verifica triennale o di variazione dell’attestazione che comporti la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica, mediante la dimostrazione dei titoli previsti dal D.M. n. 60/2009, attuativo dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. In merito allo stato di attuazione del D.M. 20/03/2009, n. 60, per la parte relativa all’istituzione dell’elenco ivi previsto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha chiarito che l’elenco è reso pubblico ed accessibile all’indirizzo https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/. La funzione dell’elenco è quella di individuare i soggetti abilitati alla raccolta ed elaborazione della documentazione necessaria all’espletamento della procedura c.d. di archeologia preventiva, disciplinata dagli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti pubblici. L’art. 248, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 ha poi collegato all’iscrizione nell’elenco la possibilità di rivestire la posizione di Direttore Tecnico nelle imprese qualificate in categoria OS25. Detto elenco, unico istituito per la categoria degli archeologi, non è un albo professionale e pertanto, se l’inserimento nell’elenco dà titolo all’espletamento delle attività suindicate, il non inserimento non preclude lo svolgimento delle altre attività tradizionalmente proprie della figura dell’archeologo (scavo archeologico, o formulazione di giudizi di valore su beni immobili e mobili di interesse archeologico). Allo scopo di fornire alle SOA indicazioni omogenee in ordine al requisito abilitante per i D.T. delle imprese qualificate in categoria OS25, si ritiene che le SOA debbano verificare il possesso, in capo al direttore tecnico, di uno dei titoli di studio individuati dal D.M. 60/09 come condizione per l’iscrizione nell’elenco ivi previsto, considerando l’iscrizione medesima come condizione non indispensabile alla dimostrazione del possesso del requisito. Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione (prima attestazione, rinnovi, verifiche triennali, variazioni che comportino la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica) sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 a far data dall’08/06/2011. Il riscontro da parte dell’Autorità di attestazioni rilasciate in regime del D.P.R. 207/2010 in difformità delle norme regolamentari in materia e delle indicazioni contenute nel presente Comunicato comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti dell’Autorità a carico delle SOA inadempienti. Il Presidente Sergio Santoro Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2012 Il Segretario Maria Esposito