16/11/2012
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Comunicati Stampa
Comunicato n. 75 del 24 ottobre 2012 -
Comunicato n. 75 del 24 ottobre 2012
Alle SOA
Società organismi di attestazione S.p.A.
LORO SEDI
Chiarimenti in merito all’applicazione del Comunicato n. 74/2012 ed in merito all’applicazione dell’art. 76, comma 3, del D.P.R. 207/2010 afferente i termini di durata delle procedure di attestazione.
1. Chiarimenti agli Organismi di Attestazione in merito all’applicazione del Comunicato n. 74/2012.
In data 01/08/2012 è stato pubblicato il Comunicato n. 74/2012 con il quale sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di dimostrazione del requisito di idonea direzione tecnica di cui agli artt. 87 e 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010, fornendo criteri interpretativi della normativa in materia e delineando l’ambito applicativo. In merito a tale ultimo profilo, è stato precisato che le prescrizioni regolamentari in materia e le annesse indicazioni interpretative fornite dall’Autorità debbano applicarsi ai contratti di attestazione (compresi rinnovi, verifiche triennali, variazioni che comportino la rivalutazione dell’idonea direzione tecnica) sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 a far data dall’08/06/2011. E’ stato, inoltre, specificato che il riscontro da parte dell’Autorità di attestazioni rilasciate in regime del D.P.R. 207/2010, in difformità delle norme regolamentari in materia e delle indicazioni contenute nel Comunicato, avrebbe comportato i necessari e conseguenti provvedimenti dell’Autorità a carico delle SOA inadempienti.
Al fine di garantire l’omogenea applicazione del citato Comunicato da parte degli Organismi di attestazione, nell’ottica di fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti a totale definizione della questione insorta in merito all’applicazione delle norme regolamentari relative alla dimostrazione del requisito dell’idonea direzione tecnica, si precisa che le SOA sono tenute ad attivare le opportune verifiche sulle attestazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 40, comma 9-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, assicurando il rispetto del requisito di cui agli articoli agli artt. 87 e 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010 secondo i criteri interpretativi indicati dall’Autorità.
Ad evitare che le prospettate difficoltà interpretative possano comportare aggravamenti economici a carico degli operatori economici, si evidenzia che le imprese potranno evitare la decadenza delle attestazioni rilasciate in difformità delle prescrizioni regolamentari, adeguando prontamente la propria struttura organizzativa in modo da garantire il rispetto dei requisiti e dei titoli di studio previsti dal Regolamento D.P.R. 207/2010 per i Direttore Tecnici.
2. Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 76, comma 3, del D.P.R. 207/2010 afferente i termini di durata delle procedure di attestazione
Nel corso dell’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione, è stato riscontrato il superamento, da parte di alcune SOA, dei termini previsti dall’art. 76, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per la chiusura del procedimento di attestazione. In merito alla questione si precisa che il termine entro il quale deve essere effettuato il rilascio dell’attestazione all’impresa o il suo diniego è sancito dalla norma regolamentare, con conseguente esclusione della possibilità di sospendere le procedure di attestazione al di fuori dei casi contemplati dal comma 3 del citato articolo 76, ove risulta previsto specificamente che “la SOA ….. compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa”.
Alla luce di quanto esposto, si precisa che le SOA dovranno attenersi a quanto sopra specificato e compiere le procedure di attestazione nei termini di legge, significando che il riscontro di istruttorie perfezionate oltre i termini massimi previsti dalla normativa in esame potrà essere considerato come comportamento valutabile ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 207/2010 per l’attivazione dei relativi procedimenti sanzionatori.
IL PRESIDENTE
Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 novembre 2012
Il Segretario, Rosetta Greco