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09/01/2013   /   Comunicati Stampa

Comunicato n. 77 del 19 dicembre 2012

Comunicato n. 77 del 19 dicembre 2012
Alle SOA
Società organismi di attestazione S.p.A.
LORO SEDI
Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), del D.P.R. 207/2010
L’articolo 85 del D.P.R. n. 207/2010 reca la disciplina della qualificazione per le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, introducendo elementi di profonda innovazione rispetto a quanto stabilito nella previgente normativa regolamentare dall’art. 24, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 34/2000.
La possibilità riconosciuta all’impresa affidataria di utilizzare, per la propria qualificazione SOA, lavorazioni non effettivamente eseguite dalla stessa, in quanto subappaltate a terzi, costituisce un’eccezione alla regola che attribuisce la qualificazione in base all’effettiva esecuzione di lavori realizzati dall’impresa da qualificare ed ha una specifica natura premiale nei confronti dell’impresa affidataria in relazione alle attività di coordinamento e di vigilanza svolte nei confronti dell’impresa subappaltatrice nonché per le responsabilità assunte nei confronti della stazione appaltante in merito alla regolarità e al buon esito dei lavori realizzati in subappalto.
L’attuale testo dell’art. 85, comma 1, lett. b), del DPR n. 207/2010 solleva alcune problematiche di carattere interpretativo. In particolare, la disciplina prevista nei punti 2) e 3) della citata lettera b) - relativamente alla qualificazione dell’impresa affidataria derivante dall’utilizzo dei lavori di ciascuna delle categorie scorporabili subappaltate oltre il limite del 30%-40% consente all’impresa aggiudicataria, in caso di subappalto delle categorie scorporabili oltre i predetti limiti, di utilizzare per la propria qualificazione l’importo complessivo della categoria subappaltata decurtato della quota eccedente il limite del 30% o 40%.
L’importo così decurtato può essere utilizzato dall’impresa affidataria o per intero nella categoria prevalente o, in alternativa, ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, con la precisazione che la percentuale utilizzabile nella categoria scorporabile non può superare il 10% dell’importo così risultante dalla decurtazione.
Si è posto il problema di chiarire che l’impresa affidataria possa far valere – per la propria qualificazione nella categoria scorporata - la parte dei lavori da essa effettivamente realizzati in detta categoria in quanto non subappaltati.
Rispetto a tale questione una lettura della norma che sia, da un lato, aderente alla regola della corrispondenza tra i lavori effettivamente realizzati dall’impresa affidataria e quelli da essa utilizzabili ai fini della propria qualificazione e, dall’altro lato, conforme alla funzione premiale nella quale si traduce la possibilità riconosciuta all’impresa affidataria di utilizzare, per la propria qualificazione, i lavori da essa subappaltati, consente un’interpretazione secondo la quale in caso di categorie scorporabili subappaltate singolarmente oltre la soglia prevista del 30% o 40%, l’impresa affidataria può utilizzare - per qualificarsi nella singola categoria scorporabile - l’intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella categoria scorporabile, non subappaltato , nonché una quota percentuale fino alla concorrenza del 10% dell’importo dei lavori affidati in subappalto nella stessa categoria, al netto dell’eccedenza rispetto alla soglia massima del 30% o del 40% prevista dalla norma. In sostanza per ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il limite del 30% (o del 40%) le previsioni dell’articolo si applicano soltanto alla quota di categoria scorporabile effettivamente subappaltata, lasciando intatta ai fini qualificatori la parte di lavoro realizzata dall’impresa direttamente.
 
IL PRESIDENTE
Sergio Santoro
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 gennaio 2013.
Il Segretario, Maria Esposito